Art. 3.
(Modalità di detenzione).

      1. In nessun caso i cani, di qualunque razza o meticci e di qualunque età e dimensione, possono essere tenuti legati a catena fissa o legati permanentemente a catena mobile con anello agganciato a una fune di scorrimento che sia inferiore a cinque metri di lunghezza.
      2. In nessun caso i cani, di qualunque razza o meticci e di qualunque età e dimensione, possono essere tenuti in spazi delimitati, inferiori a dieci metri quadrati per animale, senza la possibilità di raggiungere il contenitore dell'acqua e del cibo e senza la possibilità di porsi al riparo dalle condizioni atmosferiche o all'ombra.
      3. In nessun caso i cani, di qualunque razza o meticci, devono essere sottoposti a gravi deprivazioni affettive e sociali; è pertanto necessario che questi possano condividere tempi e spazi adeguati con gli esseri umani e che possano essere regolarmente condotti in luoghi pubblici o aperti al pubblico in cui vi sia la possibilità di relazione intraspecifica e interspecifica.